Disegno di legge n. 3270 recante
Disposizioni in materia di professioni non
organizzate
(Testo definitivamente approvato dalla Camera dei
Deputati in data 19 dicembre 2012. In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.)
Art. 1.
(Oggetto e definizioni)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea in materia di
concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non
organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o
collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica,
anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di
terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale,
o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate
per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del
codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri
artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche
normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue
la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con
l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della
presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette
tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è
sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle
competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto
dei princìpi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela,
della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei
servizi, della responsabilità del professionista.
5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata,
societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Art. 2.
(Associazioni professionali)
1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2,
possono costituire associazioni a carattere professionale di natura
privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza
esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire
il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli
utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali
garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la
dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei princìpi
deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata
all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche
iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di
condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta
professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da
irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui
l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore,
presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi
in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo
27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale
in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli
iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni
professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle
associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle
attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti,
salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e
l'iscrizione al relativo albo professionale.
7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e
delle forme aggregative di cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di
responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei
requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni
di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo
economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti
le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della presente legge.
Art. 3.
(Forme aggregative delle associazioni)
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, mantenendo la propria
autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come
associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in
piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle
attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle
informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle
istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole
associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai
fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard
professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di
condotta definiti dalle stesse associazioni.
Art. 4.
(Pubblicità delle associazioni
professionali)
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative
delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano nel proprio sito web
gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo
criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i
propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione
quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei
propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge,
osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma
aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito
web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione
di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio
dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati
partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli
imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a
carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
Art. 5.
(Contenuti degli elementi informativi)
1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le
modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti
elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui
l'associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche
sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare
riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto
dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento
professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare
l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da
versare per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di
garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in
relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei
provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre
regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla
formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità
dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di
competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i
recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma
4.
Art. 6.
(Autoregolamentazione volontaria)
1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la
qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui
all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle
associazioni di cui all'articolo 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità
della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito
denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee
guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le
modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI
costituiscono princìpi e criteri generali che disciplinano l'esercizio
autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la
qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei
confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da
parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività
professionali di cui all'articolo 1.
Art. 7.
(Sistema di attestazione)
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del
mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono
rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la
responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista
all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione
stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale
che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività
professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione
all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui
l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la
responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una
certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità
alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario
per l'esercizio dell'attività professionale.
Art. 8.
(Validità dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo
per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale
che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un
corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata
nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne
utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di
iscrizione all'associazione.
Art. 9.
(Certificazione di conformità a norme tecniche
UNI)
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative
di cui all'articolo 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI
relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai
lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri
contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima
consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono
promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i
settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità
e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e
garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del
singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato
di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola
professione.
Art. 10.
(Vigilanza e sanzioni)
1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla
corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web
dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma
1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi
dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero
dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
IL PRESIDENTE
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