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DECRETO LEGGE PER PREVENZIONE SPANDIMENTO ACIDO DELLE BATTERIE

Questo decreto si applica anche alle batterie delle motopompe antincendio componenti il locale pompe.


Decreto 24 gennaio 2011, n. 20 - G.U. n. 58 del 11/03/2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Decreto 24 gennaio 2011, n. 20
Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli
impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.
(GU n. 60 del 14/03/2011)
Testo in vigore dal 29/03/2011
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto, in particolare, l'articolo 195, comma 2, lettera q), del predetto decreto, che prevede l'individuazione della misura delle
sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti
destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del
suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della
dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita'
esercitata;
Visto il successivo comma 4 dell'articolo 195 del decreto legislativo medesimo il quale prevede che le norme tecniche di cui al
comma 2 del medesimo articolo sono adottate con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Considerato che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della attivita' produttive, della
salute e dell'interno, con decreto del 2 maggio 2006 ha adottato la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui
debbono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, alla ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori;
Considerato altresi' che il decreto non e' stato adottato in conformita' con quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 195 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e, nonostante quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale,
non e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Ravvisata la necessita' di adottare le norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera q) del decreto legislativo n.
152/2006 con le modalita' previste dalla legge di autorizzazione anche al fine di fornire certezze comportamentali agli operatori
del settore nonche' alle autorita' deputate al controllo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 700/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22
febbraio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nullaosta
n. DAGL/6.1.6/2009/7/2153 del 25 marzo 2010;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione
acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e
sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' effettuata con le modalita' riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 gennaio 2011
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'interno
Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 235
ALLEGATI
ALLEGATO 1
Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione
acida contenuta negli accumulatori al piombo.
Premessa
(a) Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere preventivamente testate dalle Universita' e dagli istituti specializzati.
(b) Nella certificazione di rispondenza funzionale deve essere precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo
assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida che, essendo ragionevolmente riferita ad elementi
carichi, presenta una densita' di circa 1,27 kg/dmc,
(c) Nel caso di elementi in cui l'elettrolito si presenta in forma gelatinosa (Batterie al gel]), il quantitativo di prodotto occorrente
per la neutralizzazione dell'unita' di volume rimane inalterato in quanto, a parita' di capacita', gli elementi contengono la stessa
quantita' di sostanza elettrolitica, liquida o gelatinosa, con identica percentuale di acido solforico.
(d) Il prodotto testato deve essere utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e tassativamente sostituito alla
scadenza del termine di validita' della sua piena efficacia, termine che deve essere indicato in modo evidente su ciascun
contenitore.
1) TIPOLOGIA DI UTILIZZO
1.1. BATTERIE STAZIONARIE
1.1.1. ELEMENTI FISSI
In tutti gli ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori al Piombo acido (Sala batterie) deve essere
tenuta a disposizione una quantita' di sostanza assorbente e neutralizzante (testata e certificata dagli Enti e/a istituti
specificamente preposti Ispel, Laboratori universitari, ecc.) sufficiente ad estinguere completamente tutto l'elettrolito contenuto
in almeno due degli elementi componenti la batteria, per ciascuna batteria installata.
Il quantitativo di soluzione acida contenuto nell'elemento, espresso in litri, dovra' essere attestato da una dichiarazione del
fabbricante.
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella che evidenzia il volume dl soluzione acida corrispondente alle varie
capacita' e ricavata dalla media del valori comunicati dai fabbricanti di accumulatori.
Capacità della batteria
(Amperora )
Soluzione acida
contenuta in 2 elementi (litri)
Fino a 200 10
Fino a 500 25
Fino a 1000 40
Fino a 1500 50
Fino a 2500 90
Fino a 4000 140
Fino a 6500 180
1.1.2. BATTERIE PORTATILI
In tutti i locali destinati allo stoccaggio, alla ricarica, alla manutenzione e piu' in generale alla movimentazione di contenitori
portatili di elementi al piombo acido deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione una quantita' di sostanza assorbente e
neutralizzante certificata, necessaria ad estinguere tutta la soluzione acida contenuta nella "batteria portatile" ogni trenta
batterie in dotazione all'impianto.
Detto contenuto deve essere riferito alla batteria di maggior capacita' e deve essere attestato dalla dichiarazione del
fabbricante.
Per quanto si riferisce alla sostituzione degli accumulatori installati a bordo delle carrozze ferroviarie, si rende necessaria una
congrua disponibilita' di sostanza neutralizzante ed assorbente in tutte le stazioni ferroviarie dove si effettuano movimentazioni
di elementi portatili dal deposito alle banchine di transito dei treni, a salvaguardia dell'incolumita' degli addetti e della sicurezza
dei viaggiatori.
L'elemento portatile di tipo standard adottato nelle stazioni della rete ferroviaria italiana ha un contenuto di soluzione acida pari
a circa 10 litri.
1.2. BATTERIE A TRAZIONE
Sono gli accumulatori installati a bordo dei mezzi azionati da motori elettrici con tensione di esercizio variabile da 12 a 80 V
(carrelli elevatori e trasportatori, transelevatori, trasportatori a pianale con operatore e bordo o operanti su banda magnetica,
trattori, bus, auto, ecc).
1.2.1 STAZIONI DI RICARICA
In tutte le aree destinate al ripristino dell'efficienza delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati
ad espletare la funzione di ricarica (Raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza relativa
agli sversamenti accidentali di soluzione acida una quantita' di sostanza estinguente necessaria alla completa neutralizzazione:
PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie) del 50% dell'elettrolito
presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
IMPIANTI MEDI (fino a 20 batterie) del 100% dell'elettrolito
presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
GRANDI IMPIANTI (oltre 20 batterie) del 200% dell'elettrolito
presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
In tutte quelle aree ove siano previste, oltre alla ricarica, anche le operazioni di sostituzione di batterie esaurite (a mezzo
paranchi, carri o rulli, carrelli elevatori ecc.) i quantitativi suddetti devono intendersi raddoppiati.
E' fatto altresi' obbligo a tutti i soggetti utilizzatori di mezzi elettrici alimentati a batteria di possedere la dichiarazione rilasciata
dal fabbricante, per ciascuna batteria presente nell'impianto, e individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola, relativa
al contenuto di soluzione acida espresso in litri.
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa che riporta il volume di soluzione acida corrispondente alle
diverse capacita' e ricavata dalla media dei valori aritmetici comunicati dai fabbricanti.
N.RO ELEMENTI/TENSIONE DI ESERCIZIO
Contenuto elettrolito in litri
Capacità
dell'elemento
1 ELEM.2V
6 ELEM.12V
12 ELEM. 24V
18 ELEM. 36V
24 ELEM. 48V
36 ELEM. 72V
40 ELEM. 80V
Fino a 200 Ah 2 12 24 36 48 72 80
Fino a 450 Ah 4,5 27 54 81 108 162 180
Fino a 700 Ah 7 42 84 126 168 252 280
Fino a 1000 Ah 9 54 108 162 216 324 360
Oltre 100 Ah 12 72 144 216 288 432 480
1.2.2 BATTERIE CIRCOLANTI ALL'INTERNO DI AREE PRIVATE
La Circolazione di mezzi a trazione elettrica utilizzati per il trasporto di cose o persone e per il sollevamento di carichi all'interno
di aree portuali, aeroportuali, stabilimenti industriali, grandi magazzini, ecc, comporta necessariamente un rischio di
sversamento dell'elettrolito contenuto nelle batterie, sia per la corrosione del cassone contenente gli elementi ma anche per il
possibile ribaltamento del mezzo alimentato.
In tali evenienze e' considerata sufficiente la dotazione di sostanza assorbente e neutralizzante stabilita per le postazioni di
ricarica delle batterie, sempreche' le distanze dalle suddette postazioni non siano talmente elevate o non facilmente percorribili
in tempi brevi da consigliare un'adeguata scorta supplementare anche nelle zone nevralgiche maggiormente decentrate.
1.2.3 BATTERIE CIRCOLANTI SU SUOLO PUBBLICO
E' considerata regola di prudente prevenzione e sicurezza la dotazione di sostanza assorbente e neutralizzante a bordo dei
veicoli per il trasporto pubblico a trazione elettrica impiegati nelle citta' e nei Comuni.
E' altresi' consigliato prevedere, per ragioni di sicurezza, una congrua disponibilita' di tale prodotto estinguente sui mezzi di
soccorso deputati ad intervenire in caso di incidenti in cui siano coinvolti tali veicoli (Vigili del fuoco, carri di soccorso, Polizia
Municipale, ecc.).
1.3 BATTERIE DI AVVIAMENTO
Considerati il diverso numero delle batterie movimentate e le diverse tipologie di movimentazione e manipolazione richieste per
lo svolgimento di ciascuna attivita', la sostanza assorbente e neutralizzata certificata, che deve essere obbligatoriamente tenuta
disposizione per l'emergenza originata da possibili sversamenti, deve corrispondere alla quantita' necessaria per estinguere
completamente i volumi di soluzione acida indicati a fianco dei seguenti settori di attivita':
1.3.1 DEPOSITI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO 200 litri
(Agenzie di rappresentanza in genere)
1.3.2 DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 100 litri
(Ricambisti, concessionarie auto e moto)
1.3.3 ESERCIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE 25 litri
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa che evidenzia il contenuto di elettrolito corrispondente alle diverse
capacita' delle batterie.
CAPACITA' DELLA BATTERIA CONTENUTO SOLUZIONE ACIDA
Autovetture fino a 60 Ah 8 litri
Autovetture fino a 100 Ah 10 litri
Autocarri fino a 160 Ah 20 litri
Autocarri fino a 220 Ah 25 litri
Autocarri fino a 320 Ah 35 litri
2) FABBRICHE DI ACCUMULATORI
Poiche' nelle fabbriche di elementi al piombo i rischi di sversamenti accidentali sono correlati ad alcune fasi del processo di
produzione industriale, alle metodologie della carica di formazioni ed ai criteri di movimentazione e stoccaggio sia della
soluzione acida che degli elementi carichi, il criterio di sicurezza da adottare deve essere correlato ai quantitativi di elettrolito
complessivamente movimentati all'intero ciclo giornaliero di produzione.
3) CONSORZI NAZIONALI PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DELLE BATTERIE
AL PIOMBO ESAUSTE E PER I RIFIUTI PIOMBOSI
Nei centri di raccolta dislocati su tutto il territorio nazionale, al fine della completa ed immediata neutralizzazione degli eventuali
sversamenti accidentali che si possono verificare durante il trasferimento delle batterie esauste dagli automezzi adibiti alla
raccolta fino all'interno dei macchinari di recupero, il quantitativo di sostanza estinguente da tenere a disposizione deve
corrispondere a quello occorrente per neutralizzare il cinque per cento del volume complessivo di soluzione acida mediamente
movimentato nell'arco della giornata lavorativa.
E' opportuna una certa disponibilita' di sostanza estinguente a bordo di tutti gli automezzi autorizzati ad effettuare il recupero
delle batterie esaurite presso le sedi dei diversi utilizzatori.
4) TRASPORTO BATTERIE
Tutti gli automezzi adibiti al trasporto delle batterie al piombo riempite con elettrolito o di recipienti contenenti acido solforico alle
diverse concentrazioni devono essere dotati di congrue quantita' di sostanza assorbente e neutralizzante per l'emergenza
originata da eventuali sinistri sul percorso stradale o sversamenti accidentali durante le operazioni di carico e scarico.
Il quantitativo prescritto di sostanza estinguente da tenere a bordo di tali automezzi non deve essere inferiore a quello
occorrente per neutralizzare il dieci per cento della soluzione acida trasportata.
Viene peraltro fissato un quantitativo massimo di sostanza prescritta, corrispondente alla neutralizzazione di 50 litri di elettrolito.
I mezzi deputati ad intervenire in caso di incidenti debbono parimenti essere provvisti di una dotazione necessaria a
neutralizzare almeno 50 litri di elettrolito.

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