Passa ai contenuti principali

ART.4 del Decreto Del Presidente della Repubblica 1 Agosto 2011 n. 151




Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n. 221

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 4
Controlli di prevenzione incendi


1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Commenti

Post popolari in questo blog

Collaudo idrostatico delle manichette idrante

Sistemi fissi di estinzione incendi equipaggiati con tubazioni.   Idrante a Muro Apparecchiatura antincendio composta essenzialmente da una cassetta o un portello di protezione, un supporto della tubazione, una valvola manuale di intercettazione, una tubazione flessibile completa di raccordi, una lancia erogatrice.   Naspo antincendio Apparecchiatura antincendio composta da una bobina con alimentazione idrica assiale, una valvola di intercettazione adiacente la bobina, una tubazione semirigida, una lancia erogatrice.   Corredo idrante Deve essere prevista, per ciascun idrante, l’installazione di una cassetta contenente, secondo le necessità di utilizzo, una o più tubazioni flessibili DN 70 complete di raccordi UNI 804, sella di sostegno e lancia di erogazione, e con i dispositivi di attacco e manovra indispensabili all’uso dell’idrante stesso. Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità degli idranti, in apposita cassetta di contenimento.   ...

SEGNALETICA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Un esempio di segnaletica dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti.

COSA CAMBIA CON LA UNI EN ISO 7010

Segnaletica di sicurezza : La Norma UNI EN ISO 7010 La Norma pubblicata in Inglese, è stata ratificata dal Presidente dell’UNI ed è entrata a far parte del corpo Normativo Nazionale il 18 Ottobre 2012 La stessa norma sostituisce alcuni “Simboli” in particolare i simboli riferiti alle uscite di sicurezza o vie di esodo, al punto di ritrovo, al vietato fumare, a qualche simbolo per l’identificazione dei presidi antincendio. Ho indicato i simboli più utilizzati e conosciuti dalla maggioranza degli utilizzatori e operatori del settore ma molti altri sono stati in parte modificati o totalmente stravolti. Una mia opinione personale: alcuni nuovi simboli sono disegnati in modo infantile quasi fumettistico si veda ad esempio quanto disegnato per : Warning guard dog- wear head protection-wear ortective gloves-wear safety foot wear ecc. Molto meglio quelli riportati dai nostri vecchi Decreti Legge non ancora abrogati. La Norma che ha preso lo stato di Norma Nazionale indica che alla d...