CONTROLLI SULLA MANTENZIONE ANTINCENDIO
RINNOVO OMOLOGAZIONI ESTINTORI
CONTROLLI SULLA MANTENZIONE ANTINCENDIO
Da molti mesi stiamo raccogliendo filmati/denuncia sulla manutenzione degli estintori
Nel contesto delle sostituzioni estinguente che andiamo ad effettuare su nuovi clienti che si affidano al nostro centro, si filmano gli estintori nelle iscrizioni identificative, nelle punzonature di legge, nel sigillo, durante la scarica dell'estinguente, durante la ricerca delle iscrizioni che in ragione della UNI 9994-1 del 2013 dovrebbero essere poste all'interno del serbatoio.
Il risultato della nostra indagine mette in evidenza che nella maggioranza dei casi all'interno non troviamo traccia alcuna delle iscrizioni obbligatorie ponendo in seria discussione la reale esecuzione di quanto al malcapitato cliente sia stato addebitato.
Tale prescrizione è indicata nel Punto 4.6 della UNI 9994-1 DEL 2013, Ricordo a tutti che questa norma viene utilizzata , anche in modo spropositato da tanti illustri colleghi, allo scopo intimidatorio coercitivo verso i loro malcapitati clienti. La mettono in tutte le salse su ogni loro documento dalla semplice carta intestata, ai contratti di assistenza nei preventivi. E poi ci si accorge che nulla viene fatto.
Di recente abbiamo avuto una nuova esperienza, sempre riferita alla revisione periodica agli estintori, nello specifico, sulla revisione di alcuni estintori a biossido di carbonio il cliente contestava al suo fornitore il fatto che gli estintori del 2012 alla data del 2017 sottoposti alla revisione avessero ancora la data sulle valvole del 2012, come risposta ha ottenuto che le valvole erano depositate presso il loro magazzino nuove dal 2012.
Volutamente entro in una polemica sul fatto che chi è del settore acquista i ricambi in ragione delle sue necessità e qualche valvola può avere un anno o due di vita ma cinque sembrano veramente tanti, ma basterebbe chiedere al personaggio gli acquisti degli ultimi cinque anni di valvole e quante revisioni a biossido di carbonio abbai eseguito in cinque anni, evidente dati fiscali contabili non le sue scuse o fole demenziali.
Effettuata per il cliente la verifica a questi estintori abbiamo rilevato le seguenti anomalie:
- estintore anno di costruzione gennaio 2012
- data rilevata all'interno del serbatoio 08- 2017
- data della valvola 2012
- data indicata sul cartellino di revisione 10-2017
Quali sarebbero stati i comportamenti corretti e nel rispetto delle normative:
- Sottoporre l'estintore a biossido di carbonio alla revisione entro gennaio 2017, oltre questa data si era obbligati alla messa fuori servizio del mezzo.
- le date di revisioni devono essere concordi in ogni loro iscrizione
- deve essere dimostrato senza ombra di dubbio che il ricambio "valvola" fosse realmente disponibile nuovo a magazzino con la data del 2012.
RINNOVO OMOLOGAZIONI ESTINTORI
Al rinnovo della scadenza di omologazione , il produttore deve presentare istanza al Ministero degli Interni, da pochi mesi sono richieste delle integrazioni significative e a dir poco da noi tanto attese.
a) si richieste il modello esatto di polvere utilizzata per l'omologazione e deve essere indicata sulle iscrizioni dell'etichetta dell'estintore e riportato nel manuale d'uso e manutenzione. " Nome commerciale, tipo di polvere, produttore polvere e dichiarazione di conformità della polvere indicata". Finalmente si lavora sulla strada giusta e ricordiamo che sostituire la polvere con polvere non rispondente a quella dichiarata si perde l'omologazione dell'estintore.
b) la seconda novità per gli estintori a polvere è quella che deve essere indicata la limitazione d'uso fino ad un massimo di 1000 volt.
A nostro parere, si è fatto un piccolo ma grande passo verso la serietà professionale di chi opera nel settore delle manutenzioni e si auspica che il prossimo sia quello di contrattare a tappeto tutte le aziende di manutenzione per verificare la rispondenza tra acquisti estinguenti, smaltimenti e lavorazioni eseguite. Una particolare attenzione va posta alla famosa polvere con titolo 30% che non si trova dichiarata in nessun estintore omologato ma qualche produttore la commercializza e qualche buon tempone la compera e la invia direttamente allo smaltimento.
a) si richieste il modello esatto di polvere utilizzata per l'omologazione e deve essere indicata sulle iscrizioni dell'etichetta dell'estintore e riportato nel manuale d'uso e manutenzione. " Nome commerciale, tipo di polvere, produttore polvere e dichiarazione di conformità della polvere indicata". Finalmente si lavora sulla strada giusta e ricordiamo che sostituire la polvere con polvere non rispondente a quella dichiarata si perde l'omologazione dell'estintore.
b) la seconda novità per gli estintori a polvere è quella che deve essere indicata la limitazione d'uso fino ad un massimo di 1000 volt.
A nostro parere, si è fatto un piccolo ma grande passo verso la serietà professionale di chi opera nel settore delle manutenzioni e si auspica che il prossimo sia quello di contrattare a tappeto tutte le aziende di manutenzione per verificare la rispondenza tra acquisti estinguenti, smaltimenti e lavorazioni eseguite. Una particolare attenzione va posta alla famosa polvere con titolo 30% che non si trova dichiarata in nessun estintore omologato ma qualche produttore la commercializza e qualche buon tempone la compera e la invia direttamente allo smaltimento.
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