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Normativa sulla Manutenzione di elementi contenenti Gas fluorurati ad effetto serra

Per le imprese che fanno manutenzione su impianti di refrigerazione o su impianti antincendio contenti Gas fluorurati scatta l'obbligo di:

D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. n. 93 del 20 aprile 2012)

Obbligo di certificazione/attestazione per le persone e le imprese

Le seguenti persone hanno l’obbligo di certificazione:
·         persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse* di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
·         persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
·         persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
·         persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
·         persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato al personale previo superamento di un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivi Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea (Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008).

Le seguenti imprese hanno l’obbligo di certificazione:

·         imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse* di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
·         imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;


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