Passa ai contenuti principali

Maniglioni Anti panico

Da qualche giorno, nel settore della sicurezza, tanti consulenti stanno imponendo la sostituzione dei "maniglioni anti panico" tale sostituzione viene motivata, giustamente, in quanto la Normativa, oggi li vuole marcati CE.
La cosa però che a questi "professionisti" sfugge è che la norma va applicato in alcuni casi e non su ogni situazione. Purtroppo come sempre accade questi tuttologi non si degnano minimamente di valutare le Normative Cogenti, obbligano i malcapitati a spendere un sacco di soldi e guarda caso spesso i maniglioni non servono.
Vi allego la parte Normativa, che è da leggere attentamente, e scoprirete quante volte avete buttato del denaro dalla finestra a causa di "professionisti" improvvisati e poco attenti alle vostre vere esigenze.



I maniglioni anti panico, sono essenziali per una corretta via di fuga, e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento; tuttavia, non devono essere installati in tutte le attività ma è obbligatorio solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche come stabilito dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2004 che, nell’articolo 1 e nell’articolo 3, elenca le categorie in cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.

Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei maniglioni antipanico è prevista nei seguenti casi (art. 03 D.M. 3/11/2004):

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti (art. 4 D.M. 03/11/2004):

1. per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione;

2. per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);

3. per il titolare dell’attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

I termini attuativi, per la sostituzione dei dispositivi NON MUNITI DI MARCATURA CE, come definito dall’art. 5 del D.M. 03/11/2004, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del Decreto sono:
  • in caso di rottura del dispositivo;
  • sostituzione della porta;www.centrosill.com
  • modifica dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La scadenza, quindi, per la sostituzione dei maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga, non provvisti di marcatura CE, in conformità al D.M. 03 novembre 2004 era prevista entro febbraio 2011.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il Decreto 6 dicembre 2011 modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

Il provvedimento ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: la nuova data di riferimento sarà quindi il 18 febbraio 2013.
Il decreto introduce solo un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE e non abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004.

Per approfondimenti:

Commenti

Post popolari in questo blog

Collaudo idrostatico delle manichette idrante

Sistemi fissi di estinzione incendi equipaggiati con tubazioni.   Idrante a Muro Apparecchiatura antincendio composta essenzialmente da una cassetta o un portello di protezione, un supporto della tubazione, una valvola manuale di intercettazione, una tubazione flessibile completa di raccordi, una lancia erogatrice.   Naspo antincendio Apparecchiatura antincendio composta da una bobina con alimentazione idrica assiale, una valvola di intercettazione adiacente la bobina, una tubazione semirigida, una lancia erogatrice.   Corredo idrante Deve essere prevista, per ciascun idrante, l’installazione di una cassetta contenente, secondo le necessità di utilizzo, una o più tubazioni flessibili DN 70 complete di raccordi UNI 804, sella di sostegno e lancia di erogazione, e con i dispositivi di attacco e manovra indispensabili all’uso dell’idrante stesso. Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità degli idranti, in apposita cassetta di contenimento.   ...

SEGNALETICA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Un esempio di segnaletica dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti.

COSA CAMBIA CON LA UNI EN ISO 7010

Segnaletica di sicurezza : La Norma UNI EN ISO 7010 La Norma pubblicata in Inglese, è stata ratificata dal Presidente dell’UNI ed è entrata a far parte del corpo Normativo Nazionale il 18 Ottobre 2012 La stessa norma sostituisce alcuni “Simboli” in particolare i simboli riferiti alle uscite di sicurezza o vie di esodo, al punto di ritrovo, al vietato fumare, a qualche simbolo per l’identificazione dei presidi antincendio. Ho indicato i simboli più utilizzati e conosciuti dalla maggioranza degli utilizzatori e operatori del settore ma molti altri sono stati in parte modificati o totalmente stravolti. Una mia opinione personale: alcuni nuovi simboli sono disegnati in modo infantile quasi fumettistico si veda ad esempio quanto disegnato per : Warning guard dog- wear head protection-wear ortective gloves-wear safety foot wear ecc. Molto meglio quelli riportati dai nostri vecchi Decreti Legge non ancora abrogati. La Norma che ha preso lo stato di Norma Nazionale indica che alla d...