Da qualche giorno, nel settore della sicurezza, tanti consulenti stanno imponendo la sostituzione dei "maniglioni anti panico" tale sostituzione viene motivata, giustamente, in quanto la Normativa, oggi li vuole marcati CE.
La cosa però che a questi "professionisti" sfugge è che la norma va applicato in alcuni casi e non su ogni situazione. Purtroppo come sempre accade questi tuttologi non si degnano minimamente di valutare le Normative Cogenti, obbligano i malcapitati a spendere un sacco di soldi e guarda caso spesso i maniglioni non servono.
Vi allego la parte Normativa, che è da leggere attentamente, e scoprirete quante volte avete buttato del denaro dalla finestra a causa di "professionisti" improvvisati e poco attenti alle vostre vere esigenze.
La cosa però che a questi "professionisti" sfugge è che la norma va applicato in alcuni casi e non su ogni situazione. Purtroppo come sempre accade questi tuttologi non si degnano minimamente di valutare le Normative Cogenti, obbligano i malcapitati a spendere un sacco di soldi e guarda caso spesso i maniglioni non servono.
Vi allego la parte Normativa, che è da leggere attentamente, e scoprirete quante volte avete buttato del denaro dalla finestra a causa di "professionisti" improvvisati e poco attenti alle vostre vere esigenze.
I maniglioni
anti panico, sono essenziali per una corretta via di fuga, e rientrano nella
normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori
e dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento; tuttavia, non
devono essere installati in tutte le attività ma è obbligatorio solo nel caso
in cui sussistano determinate caratteristiche come stabilito dal Decreto
Ministeriale del 3 Novembre 2004 che, nell’articolo 1 e nell’articolo 3, elenca
le categorie in cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.
Tali
dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai
sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.
In
particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche
di prevenzione incendi, l’installazione dei maniglioni antipanico è prevista
nei seguenti casi (art. 03 D.M. 3/11/2004):
a) sulle
porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e
fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi
almeno conformi alla norma
UNI EN 179 o
ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti
condizioni:
1) l’attività
è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
2) l’attività non è aperta al
pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed
inferiore a 26;
b) sulle
porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e
fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi
conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si
verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1)
l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
2)
l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25
persone;
3) i locali
con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici
rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
La
commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve
essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti (art. 4 D.M.
03/11/2004):
1. per il
produttore:
a.1) fornire
le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la
manutenzione;
2. per
l’installatore:
b.1)
eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio
fornite dal produttore del dispositivo;
b.2)
redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di
corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al
precedente punto b.1);
3. per il
titolare dell’attività:
c.1)
conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare
la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la
manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3)
annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art.
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
I termini
attuativi, per la sostituzione dei dispositivi NON MUNITI DI MARCATURA CE, come
definito dall’art. 5 del D.M. 03/11/2004, già installati nelle attività di cui
all’art. 3 del Decreto sono:
- in caso di rottura del
dispositivo;
- sostituzione della porta;www.centrosill.com
- modifica dell’attività che
comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo entro sei anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La scadenza, quindi, per la sostituzione dei
maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga, non
provvisti di marcatura CE, in conformità al D.M. 03 novembre 2004 era
prevista entro febbraio 2011.
Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011,
il Decreto 6 dicembre 2011 modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente
l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte
installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di
incendio.
Il
provvedimento ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo,
inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la
sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di
esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: la nuova data di riferimento
sarà quindi il 18 febbraio 2013.
Il decreto
introduce solo un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi
di marcatura CE e non abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre
2004.
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