Molta confusione si sta facendo sull'interpretazione corretta della norma sulla Segnaletica di Sicurezza.
Premessa:
La norma "Madre" quella che deve essere sempre applicata è la norma Cogente e quindi possiamo affermare senza ombra di dubbio che le norme vadano applicate con questo metodo e priorità:
1) norma cogente (Leggi, Decreti Legge.) Pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
2) Norma UNI- UNI EN- UNI EN ISO in assenza di Norma Cogente e/o se indicate nella Norma Cogente.
3) Indicazioni del Costruttore solo in assenza di Norme Cogenti e di Norme Tecniche.
Quindi possiamo senza ombra di dubbio affermare che nella scelta della Segnaletica di Sicurezza si debba tener conto dell'Allegato XXV del Decreto 81/2008 già oggetto di un nostro articolo pubblicato nel 2012.
In luglio 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha dato una risposta ai numerosi quesiti riferiti alla compatibilità e all'intreccio che due Norme (una Tecnica e una Cogente).
copia della circolare:
Vista la volontà crescente di tanti personaggi che non avendo alcun titolo ma solo tanta arroganza fanno corsi di formazione sulla segnaletica di sicurezza dando, a nostro parere, cattiva formazione ed informazione.
Vista la "latitanza dei costruttori" che stanno più volentieri a guardare e non vogliono prendere una posizione seria come invece dovrebbe competergli.
Si assume che la Circolare sopra Riportata confermi quanto abbiamo esposto e nello specifico per maggior chiarezza vorrei far notare questi due punto:
Il primo (quello evidenziato) indica che le diverse simbologie riportate per alcuni segnali non destano preoccupazione sotto l'aspetto della comprensione.
La parte finale del documento invece indica molto chiaramente che si possono usare i simboli riportati nella UNI EN ISO 7010 quando la segnaletica di sicurezza relativa a situazioni di rischio non venga considerata nel 81/2008.
segnaletica di sicurezza
Premessa:
La norma "Madre" quella che deve essere sempre applicata è la norma Cogente e quindi possiamo affermare senza ombra di dubbio che le norme vadano applicate con questo metodo e priorità:
1) norma cogente (Leggi, Decreti Legge.) Pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
2) Norma UNI- UNI EN- UNI EN ISO in assenza di Norma Cogente e/o se indicate nella Norma Cogente.
3) Indicazioni del Costruttore solo in assenza di Norme Cogenti e di Norme Tecniche.
Quindi possiamo senza ombra di dubbio affermare che nella scelta della Segnaletica di Sicurezza si debba tener conto dell'Allegato XXV del Decreto 81/2008 già oggetto di un nostro articolo pubblicato nel 2012.
In luglio 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha dato una risposta ai numerosi quesiti riferiti alla compatibilità e all'intreccio che due Norme (una Tecnica e una Cogente).
copia della circolare:
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Vista la volontà crescente di tanti personaggi che non avendo alcun titolo ma solo tanta arroganza fanno corsi di formazione sulla segnaletica di sicurezza dando, a nostro parere, cattiva formazione ed informazione.
Vista la "latitanza dei costruttori" che stanno più volentieri a guardare e non vogliono prendere una posizione seria come invece dovrebbe competergli.
Si assume che la Circolare sopra Riportata confermi quanto abbiamo esposto e nello specifico per maggior chiarezza vorrei far notare questi due punto:
Il primo (quello evidenziato) indica che le diverse simbologie riportate per alcuni segnali non destano preoccupazione sotto l'aspetto della comprensione.
La parte finale del documento invece indica molto chiaramente che si possono usare i simboli riportati nella UNI EN ISO 7010 quando la segnaletica di sicurezza relativa a situazioni di rischio non venga considerata nel 81/2008.
segnaletica di sicurezza
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